Investigazioni Private

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18/09/2017
01/08/2017
03/05/2017

Gli investigatori della Group Top Secret di Verona operano da 30 anni in questo settore, si sono occ

05/04/2017
05/04/2017
20/05/2016

MALATTIA FALSA, LICENZIAMENTO LEGITTIMO

È diffuso, purtroppo, il ricorso abusivo e fraudolento allo strumento della malattia per mascherare assenze dal lavoro dovute a tutt’altra e innominabile causa. Questo ricorso abusivo alla malattia danneggia, innanzitutto, i lavoratori veramente ammalati e incrina i conti del sistema previdenziale per i suoi notevoli costi che ricadono direttamente e ingiustamente sulle imprese, sulla collettività e sull’intero mondo del lavoro. Capita così che lavoratori assenti per malattia siano visti tranquillamente in giro per la città, la montagna o il mare occupati nelle più leggere attività ludiche della vita quotidiana o anche, addirittura, a svolgere qualche altro lavoro. La casistica è veramente ampia e qualche volta anche con tinte di comicità. Questi lavoratori, se scoperti, rischiamo il licenziamento immediato. La Corte di Cassazione ha sempre affermato che “Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.”(Corte di Cassazione Sezione lavoro, sentenza n. 9474/09).

17/05/2016

E’ LECITO L'IMPIEGO DI INVESTIGATORI PRIVATI PER DOCUMENTARE EVENTUALI SOTTRAZIONI DI CASSA DA PARTE DI DIPENDENTI.

Corte di Cassazione n. 25674, del 4 dicembre 2014
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25674, del 4 dicembre 2014, conferma l’orientamento ormai consolidato che ritiene leciti i controlli da parte del datore di lavoro effettuati avvalendosi di agenzia investigativa, con lo scopo di documentare gli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale.
Viene pertanto ritenuto legittimo il licenziamento intimato per giusta causa alla cassiera sorpresa da investigatori, incaricati dal datore che nutriva dubbi, basati su circostanziati elementi di fatto, a sottrarre somme non contabilizzate.
Nel caso di specie è stata altresì ritenuta non sproporzionata la sanzione del licenziamento per giusta causa, giustificata nella sua gravità dall’accertata reiterazione del fatto (le somme erano state sottratte due volte a distanza di sole 48 ore) e delle funzioni particolarmente delicate e di responsabilità dell’addetta alla cassa: elementi che fanno venir meno il legame fiduciario alla base del rapporto di lavoro subordinato.
Se ne deduce pertanto che le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970, nel delimitare - a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali - la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi - e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, non precludono in alcun modo il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, ad esempio, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale.
Conseguentemente, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento sul presupposto che, nel caso in esame, si era «trattato di controlli diretti a verificare eventuali sottrazioni di cassa» e quindi con scopo di salvaguardia del patrimonio aziendale.

Indirizzo

Via Dietro Listone 11
Verona
37121

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