10/07/2018
Sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2018 è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 riguardante la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. La legge di bilancio 2018 aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni di cessione di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, anticipando di sei mesi l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di consentire la piena operatività della fatturazione elettronica, con il provvedimento in oggetto è stato previsto che, per le sole cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione, l’obbligo della fatturazione elettronica decorre dal 1°gennaio 2019 e non più dal 1° luglio 2018.
Pertanto, tutte le cessioni di carburanti che avvengono tra operatori economici devono essere certificate con fatturazione elettronica, ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il carburante per autotrazione, sia come partita IVA che come consumatore finale. Invece, dal 1° gennaio 2019, gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti autostradali, effettuati da soggetti titolari di partita IVA, dovranno essere documentati con fattura elettronica. Va evidenziato che, fino al 31 dicembre 2018, per le cessioni in argomento effettuate in favore di soggetti che agiscono nell’ambito del regime d’impresa, arti o professioni, si continuerà a certificare l’acquisto attraverso la scheda carburante e attraverso il pagamento con mezzi elettronici tracciabili, la cui modalità di pagamento dispensa il contribuente dall’obbligo della tenuta della scheda carburanti.
Si conferma invece, la data del 1° luglio 2018 per l’operatività dell’obbligo di pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA sulle spese per carburante per autotrazione. Per completezza di informazione si segnala che con il Comunicato Stampa del 29 giugno 2018, l’Agenzia dell’Entrate ha reso noto che è disponibile l’APP “FATTURAe”, sia in ambiente Android che iOS, con la quale è possibile predisporre e trasmettere le e-fatture al Sistema di Interscambio in maniera rapida e sicura, acquisendo in automatico, tramite QR-Code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita IVA.
Attraverso una procedura guidata, l’APP aiuta l’utente a predisporre una fattura ordinaria o semplificata tra privati o una fattura verso la PA. Analogamente, la piattaforma web consente di inviare, ricevere (tramite SdI) e conservare – previa sottoscrizione di apposito accordo online – le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che di acquisire il QR-Code del cliente. Per coloro che non hanno una connessione stabile o continua a internet, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un pacchetto software da installare sul proprio computer per predisporre le e-fatture in modalità offline. Un video-tutorial, disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, spiega come fare per ottenere il proprio QR-Code - che può essere generato direttamente dal titolare della partita IVA oppure da un suo intermediario delegato - e i vantaggi legati a questo nuovo strumento. Il codice a barre bidimensionale, infatti, è una sorta di “biglietto da visita digitale” che serve ad agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche e a rendere più veloce e sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cessionario/committente. Per ottenerlo, in formato immagine o pdf, bisogna accedere al Cassetto fiscale o al portale “Fatture e corrispettivi” utilizzando le credenziali Spid, quelle dei servizi Entratel/Fisconline o la Carta nazionale dei servizi (Cns).