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PROROGAIl versamento delle imposte sui redditi, Irap o sostitutive dei soggetti agli Isa o nel regime forfettario viene ...
08/07/2021

PROROGA
Il versamento delle imposte sui redditi, Irap o sostitutive dei soggetti agli Isa o nel regime forfettario viene ufficialmente prorogato al 10 settembre dalla conversione del decreto sostegni bis

29/06/2021

Arrivato l’annuncio della proroga con un comunicato del Mef.
Riguarda 4,3 milioni di partite Iva tra quelle soggette agli Isa o nel regime forfettario.
Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) firmato dal ministro dell’Economia, sposta di 20 giorni più avanti il termine per il versamento delle imposte sui redditi o delle imposte sostitutive.
Il nuovo calendario fiscale che si delinea con il rinvio prevede quindi che si vada a versare non più entro il 30 giugno ma entro il 20 luglio.
Con la possibilità eventualmente di saldare il conto dell’F24 dal 21 luglio al 20 agosto aggiungendo la maggiorazione dello 0,40 per cento.

05/02/2021

il MEF ha diramato un decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che modifica, in parte, il precedente D.M. 19 ottobre 2020. Il provvedimento in esame, oltre a confermare la proroga al prossimo 8 febbraio 2021 della scadenza per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 al Sistema TS, disposta dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 20765/2021 dello scorso 22 gennaio 2020, rimodula i termini per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie dell’anno 2021 nel seguente modo:
per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021: trasmissione entro il 31 luglio 2021;
per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021: trasmissione entro il 31 gennaio 2022.
Per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022, la trasmissione al Sistema TS dovrà invece avvenire entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Per completezza di informazione si ricorda che, come previsto dal citato DM 19 ottobre 2020 (attuativo di quanto previsto dall’art. 1, commi 679-680, della Legge di Bilancio 2020), a partire dal 1° gennaio 2020, i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie trasmessi al Sistema TS devono essere comprensivi dell’indicazione delle relative modalità di pagamento.

28/04/2020

Lipe 1° trimestre 2020
Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA devono essere presentate entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, indipendentemente dal fatto che il contribuente provveda a liquidare l’IVA con cadenza mensile o trimestrale.
La comunicazione dei dati relativi al primo trimestre è stata prorogata al 30 Giugno 2020 dal D.L. 18 del 7/3/2020

Bonus 600 partite IVA e autonomiQuasi pronta la procedura per fare domanda all’INPS, e sarà necessario essere in possess...
26/03/2020

Bonus 600 partite IVA e autonomi
Quasi pronta la procedura per fare domanda all’INPS, e sarà necessario essere in possesso del PIN.
Secondo le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell’Istituto, per ottenere il PIN ci sarà da seguire una procedura semplificata online sul sito dell’INPS.
Alla fine della procedura, che sarà disponibile online dalla prossima settimana, l’utente riceverà un SMS di conferma sul proprio cellulare.
Un iter snellito, dunque, necessario per permettere agli autonomi che ne sono sprovvisti di fare richiesta del PIN INPS, fondamentale per fare domanda per l’indennità di 600 euro ad oggi disponibile solo per il mese di marzo.
L’agevolazione dovrebbe poi essere prorogata dal decreto con le misure economiche relative al mese di aprile.
La domanda va fatta direttamente all’INPS, che deve occuparsi della procedura per farne richiesta, dell’erogazione e della gestione delle risorse.
Per richiedere l’indennità è fondamentale essere in possesso del PIN INPS.
Visto che non tutte le partite IVA ne sono in possesso, e la procedura consueta per la richiesta del PIN INPS è abbastanza lunga, poiché si svolge in due fasi (dopo la richiesta telematica, i primi 8 caratteri del PIN vengono inviati per SMS o per email; gli altri 8 caratteri vengono ricevuti via posta all’indirizzo fisico indicato al momento della richiesta), è necessario che venga snellita.
La nuova procedura semplificata, che terminerà con l’arrivo di un SMS sul cellulare del richiedente, dovrebbe essere disponibile sul sito dell’INPS dalla prossima settimana.
Anche il messaggio numero 1288 del 20 marzo 2020 dell’INPS conferma la tempistica: sarà possibile fare domanda “entro la fine del corrente mese di marzo”, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
A quanto pare, salvo modifiche, non potranno richiederlo gli intermediari (commercialisti o consulenti lavoro) per i propri clienti, ma solo direttamente il beneficiario.

17/01/2020

Presentazione di pratiche telematiche al registro delle imprese: dal 2 marzo non più consentito l'uso della "procura speciale"
I soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti dovranno quindi presentare la pratica sottoscritta con la propria firma digitale
Dal 2 marzo 2020 l'Ufficio del Registro delle Imprese non accetterà più domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente (cui è aggiunta la copia del documento di identità personale del sottoscrittore).
I soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovranno quindi presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale.
Gli intermediari continueranno a svolgere le attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all’adempimento.
Resta confermato che continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, come già avviene attualmente, le pratiche che l’intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge su incarico dell’imprenditore (es. il commercialista, in quanto ‘incaricato’ e legittimato in base all’art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000).
Accettare esclusivamente la firma digitale del titolare o del professionista incaricato (nei casi previsti dalla legge) significa:
assicurare certezza assoluta dell’identità del soggetto tenuto all’adempimento
promuovere la rapidità di gestione delle pratiche e la qualità dei dati (si elimina il passaggio “analogico” della procura con firma olografa e carta d’identità scansionate) e agevolare l'utilizzo dei sistemi di controllo automatici con riduzione delle “pratiche sospese per irregolarità” e più rapido aggiornamento dei dati in visura
Si raccomanda quindi agli imprenditori/legali rappresentanti di società di acquisire in tempo utile un dispositivo di firma digitale, e in ogni caso di verificarne il corretto funzionamento.

Proroga versamentiTutti i contribuenti assoggettati ai nuovi isa beneficiano della proroga dei versamenti delle imposte ...
22/06/2019

Proroga versamenti
Tutti i contribuenti assoggettati ai nuovi isa beneficiano della proroga dei versamenti delle imposte al 30 settembre 2019.
Si attende comunque un provvedimento legislativo ufficiale; per ora si tratta solo di un emendamento ad un decreto.

05/04/2019

BOLLO FATTURE ELETTRONICHE
La regola generale di applicazione prevede che sulle fatture senza rivalsa IVA per importi superiori a 77,47 Euro debba essere applicata l’imposta di bollo di 2 Euro. Sono ad esempio soggette ad imposta di bollo:
- le operazioni esenti ex art.10 DPR 633/72;
- le operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72 per spese sostenute in nome e per conto del cliente;
- le operazioni escluse ex artt. 2, 3, 4, 5 o 7 DPR 633/72;
- le operazioni non imponibili esportatori abituali art. 8 lett. c) DPR 633/72
- le operazioni dei contribuenti minimi e forfetari.
Nel caso di una fattura sia con importi assoggettati ad IVA sia con importi non assoggettati ad IVA, l’imposta di bollo si applica solo se gli importi non imponibili, fuori campo o esenti risultano di ammontare superiore a 77,47 Euro (RM 3.7.2001 n. 98/E). E’ facoltà del soggetto emittente addebitare o meno tale importo in fattura ad eccezione delle fatture verso la P.A. per le quali non è consentito il riaddebito del bollo (art. 8 DPR 642/1972).
L’imposta di bollo relativa ad una Fattura Elettronica può essere assolta esclusivamente in modalità virtuale. Indipendentemente dal riaddebito l’imposta di bollo in fase di compilazione della Fattura Elettronica è valorizzato nel blocco “Dati Bollo” compilando le seguenti voci: - “Bollo Virtuale” = SI - “ImportoBollo” = 2.00 ovvero l’importo relativo all’imposta di bollo.
Tali informazioni contenute nel file xml corrispondono al contrassegno apposto sul documento cartaceo. Ricordiamo che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto MEF del 28 dicembre 2018 sono stati rivisti i termini e le modalità di versamento dell’imposta.
Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve avvenire su base trimestrale.
Il contribuente dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.
A titolo di esempio l’imposta di bollo relativa alle fatture emesse dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 deve essere versata entro il 20 di aprile 2019.

Sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2018 è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 riguardante la proroga del termine...
10/07/2018

Sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2018 è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 riguardante la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. La legge di bilancio 2018 aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni di cessione di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, anticipando di sei mesi l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di consentire la piena operatività della fatturazione elettronica, con il provvedimento in oggetto è stato previsto che, per le sole cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione, l’obbligo della fatturazione elettronica decorre dal 1°gennaio 2019 e non più dal 1° luglio 2018.
Pertanto, tutte le cessioni di carburanti che avvengono tra operatori economici devono essere certificate con fatturazione elettronica, ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il carburante per autotrazione, sia come partita IVA che come consumatore finale. Invece, dal 1° gennaio 2019, gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti autostradali, effettuati da soggetti titolari di partita IVA, dovranno essere documentati con fattura elettronica. Va evidenziato che, fino al 31 dicembre 2018, per le cessioni in argomento effettuate in favore di soggetti che agiscono nell’ambito del regime d’impresa, arti o professioni, si continuerà a certificare l’acquisto attraverso la scheda carburante e attraverso il pagamento con mezzi elettronici tracciabili, la cui modalità di pagamento dispensa il contribuente dall’obbligo della tenuta della scheda carburanti.
Si conferma invece, la data del 1° luglio 2018 per l’operatività dell’obbligo di pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA sulle spese per carburante per autotrazione. Per completezza di informazione si segnala che con il Comunicato Stampa del 29 giugno 2018, l’Agenzia dell’Entrate ha reso noto che è disponibile l’APP “FATTURAe”, sia in ambiente Android che iOS, con la quale è possibile predisporre e trasmettere le e-fatture al Sistema di Interscambio in maniera rapida e sicura, acquisendo in automatico, tramite QR-Code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita IVA.
Attraverso una procedura guidata, l’APP aiuta l’utente a predisporre una fattura ordinaria o semplificata tra privati o una fattura verso la PA. Analogamente, la piattaforma web consente di inviare, ricevere (tramite SdI) e conservare – previa sottoscrizione di apposito accordo online – le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che di acquisire il QR-Code del cliente. Per coloro che non hanno una connessione stabile o continua a internet, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un pacchetto software da installare sul proprio computer per predisporre le e-fatture in modalità offline. Un video-tutorial, disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, spiega come fare per ottenere il proprio QR-Code - che può essere generato direttamente dal titolare della partita IVA oppure da un suo intermediario delegato - e i vantaggi legati a questo nuovo strumento. Il codice a barre bidimensionale, infatti, è una sorta di “biglietto da visita digitale” che serve ad agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche e a rendere più veloce e sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cessionario/committente. Per ottenerlo, in formato immagine o pdf, bisogna accedere al Cassetto fiscale o al portale “Fatture e corrispettivi” utilizzando le credenziali Spid, quelle dei servizi Entratel/Fisconline o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

PAGAMENTO STIPENDI - STOP AL CONTANTESecondo le disposizioni dell’articolo 1, commi 910-914, della Legge 205/2017, dal 0...
07/06/2018

PAGAMENTO STIPENDI - STOP AL CONTANTE
Secondo le disposizioni dell’articolo 1, commi 910-914, della Legge 205/2017, dal 01/07/2018 i datori di lavoro dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con pagamenti tracciabili.
Il divieto di retribuzione in contanti prescinde dall’ammontare della retribuzione corrisposta.
Non è stata prevista, infatti, una soglia minima retributiva oltre la quale ha effetto il divieto, nè la possibilità di frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti infra-mensili.
Appare corretto ritenere che i rimborsi spese, non rientrando nella nozione giuridica di “retribuzione” ed essendo supportati da documentazione idonea e pezze giustificative, restino esclusi da tale divieto.
Ad oggi però su tale aspetto l’Ispettorato del Lavoro non si è espresso
Sono esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro domestico. Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, i compensi derivanti da rapporti autonomi di natura occasionale (le cosiddette prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 2222 del codice civile)
Per il datore di lavoro che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro, che si aggiunge ad eventuali condotte penalmente rilevanti.

Addio alla fattura cartacea. Una delle novità contenute nella Legge di Bilancio di fine anno è l’estensione generalizzat...
14/02/2018

Addio alla fattura cartacea. Una delle novità contenute nella Legge di Bilancio di fine anno è l’estensione generalizzata della fatturazione elettronica a far data dal 1 gennaio 2019. Un importante tassello per l’attuazione dell’Agenda Digitale ed un profondo cambiamento per le imprese italiane. Anticipando di qualche mese l’obbligo generalizzato, dal 1 Luglio 2018 diventa obbligatoria la fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti (con la contestuale abolizione della carta carburante) nonché per gli operatori (subappaltatori e subcontraenti) della filiera delle imprese che partecipano ad appalti, servizi o forniture stipulati con la pubblica amministrazione. Tantissime sono le perplessità degli operatori derivanti dalla gestione di un adempimento particolarmente complesso come questo. Sicuramente la fatturazione elettronica cambierà molte nostre abitudini. Ma siamo tutti veramente preparati per un tale cambiamento????

Indirizzo

Via Po, 136 A
Parma
43125

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 18:30

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