FLQ ELETTRONICA

FLQ ELETTRONICA Vendita & Assistenza Ricetrasmettitori Amatoriali e Professionali

La FLQ ELETTRONICA nasce nei primi anni '70 per opera del suo mitico fondatore Luigi Franzin (I0FLQ), oggi con una esperienza quarantennale nel campo delle radiocomunicazioni è un punto di riferimento nella vendita ed assistenza di ricetrasmettitori e prodotti Amatoriali (CB, OM, LPD, PMR446) e Professionali destinati ad imprese, ditte, enti, nautica, aeronautica ed associazioni di protezione civile.

21/05/2026

🆕 AGGIORNAMENTO CATALOGO 🆕
Il nuovo catalogo 2026 radioamatoriali e ricevitori アイコム株式会社 Icom Inc. è ora disponibile per il download.

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https://www.advantec.it/wp-content/uploads/icom/pdf/Icom_HAM_Radios_and_Receivers_Catalogue_EUR_2026_adv.pdf

16/05/2026

In occasione della Dayton Hamvention 2026 è stato rilasciato sul canale YouTube ufficiale di アイコム株式会社 Icom Inc. il video promozionale del nuovo ricetrasmettitore digitale dual-band VHF/UHF ID-5200A/E.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=svXvfX0Nl-s

11/04/2026

A dicembre 2025 Icom presenta in Italia, tramite il suo distributore ufficiale Advantec, la nuova versione
dell'Icom IC-7300MK2, un aggiornamento sostanziale che introduce miglioramenti tecnici e funzionali senza snaturare l’identità di un apparato ormai iconico.
Appena disimballato questo nuovo gioiello di tecnologia, il pensiero è tornato inevitabilmente al mio primo IC-7300: un ricetrasmettitore HF con estensione ai 50 e 70 MHz che, fin dal primo giorno, mi colpì per versatilità e immediatezza operativa. Un apparato capace di soddisfare tanto il radioamatore esigente quanto chi si avvicina all’SDR per la prima volta. Poco dopo lo affiancai all’IC-9700, completando così la stazione con una copertura continua fino ai 1200 MHz: una combinazione che, ancora oggi, considero una stazione completa per chi desidera spaziare dalle onde corte alle microonde...
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https://www.paolettopn.it/2026/03/06/patente-n-novita-mimit-per-radioamatori/
12/03/2026

https://www.paolettopn.it/2026/03/06/patente-n-novita-mimit-per-radioamatori/

Come già diramato anche dal sito nazionale dell'ARI, si avvisa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un importante D.M. che tratta anche le informazioni riguardanti la oramai famosa Patente N (Novice) radioamatoriale. (vedi Decreto 26 gennaio 2026). Sul sito, troviamo scritto: "Importante a...

06/03/2026

Patente N sempre più vicina!

Importante aggiornamento per la comunità radioamatoriale! La pubblicazione del Decreto Ministeriale del 26 gennaio sulla G.U. del 3 marzo risulta essere un importante passo avanti nel processo di modernizzazione della normativa del settore, recependo anche i suggerimenti di ARI per un allineamento alla normativa internazionale. Proseguiremo nel nostro lavoro seguendo l'aggiornamento dell'allegato 26!

19/02/2026
06/02/2026

Antenne radioamatoriali: quando e come si possono installare in condominio

Diritto all’installazione, limiti e poteri dell’assemblea: tutto quello che c'è da sapere sulle antenne radioamatoriali in condominio.

A cura dell' Avv. Nicola Camporese

La presenza di antenne in edifici residenziali – siano esse per ricezione televisiva, radiofonica o per uso radioamatoriale – è da tempo oggetto di disciplina normativa e interpretazione giurisprudenziale.

Nel caso specifico delle antenne radioamatoriali, il tema si intreccia con libertà di manifestazione del pensiero, libertà di ricezione e diritto all’informazione da un lato, e con diritti di proprietà e di condominio, dall’altro.

In Italia, la disciplina di riferimento è contenuta nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003), in particolare nell’articolo 209, che riconosce ai “proprietari di immobili o porzioni di immobili” il divieto di opporsi all’installazione di antenne, comprese quelle per servizi radioamatoriali, sugli immobili stessi purché appartengano ad abitanti dell’edificio.

In altre parole, un condomino che abita l’edificio ha un diritto soggettivo di installazione dell’antenna destinata alla ricezione e trasmissione dei segnali di radioamatore anche se ciò comporta il passaggio di cavi o l’ancoraggio della struttura su beni di proprietà altrui o parti comuni.

Tuttavia, questo diritto non è assoluto e deve conciliarsi con altri diritti costituzionali e normativi.

Origini e natura del diritto di antenna

Il diritto di installare antenne rientra, nella prospettiva costituzionale, nell’ambito della libera manifestazione del pensiero e del diritto all’informazione garantito dall’art. 21 della Costituzione.

Numerose pronunce e dottrina giuridica hanno riconosciuto che, ove un antennista – o un radioamatore – abiti un edificio e abbia necessità di ottenere adeguati segnali, il diritto a collocare la propria antenna, se non ostacola diritti altrui, è un diritto soggettivo pieno e perfetto.

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che questo diritto non dipende dall’essere proprietario dell’appartamento – è sufficiente abitare nell’edificio – e nemmeno richiede il consenso dei vicini o del condominio, salvo che l’installazione non comporti un pregiudizio all’uso delle cose comuni o alla proprietà altrui.

Questa impostazione nasce anche dal fatto che la normativa sulle antenne, in origine contenuta nella legge 6 maggio 1940, n. 554 e nel DPR 156/1973, è stata assorbita dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ma mantiene intatto il principio che l’installazione di antenne per uso personale non può essere arbitrariamente impedita da altri condomini.

Quali sono i limiti all’installazione di antenne?

Nonostante la portata ampia del diritto di antenna, la giurisprudenza ha imposto limiti importanti per evitare conflitti tra titolari di diritti diversi.

Libero uso della proprietà

L’art. 209 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche precisa che le antenne, i sostegni, i cavi e gli accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà altrui secondo la sua destinazione né arrecare danno alla proprietà o a terzi.

Se l’installazione comporta un ostacolo all’uso delle parti comuni o blocca l’accesso ai terrazzi o lastrici solari, il diritto può trovare un limite nel rispetto delle destinazioni d’uso e dei diritti dei condomini.

Impossibilità di scegliere arbitrariamente il sito: Cassazione 31101/2023

Una decisione recente e fondamentale in materia è la Sentenza della Corte di Cassazione n. 31101 del 8 novembre 2023, la quale ha ribadito che il diritto di installare antenne per radioamatori è subordinato all’impossibilità per il richiedente di utilizzare spazi propri o spazi condominiali idonei. La Corte ha affermato che non può esistere un diritto illimitato di installare l’antenna sulla proprietà esclusiva altrui scegliendo arbitrariamente il sito preferito se non è dimostrato che non vi sono alternative migliori.
In sostanza, il giudice ha sancito che il diritto di antenna non può essere invocato in modo tale da sacrificare ingiustificatamente i diritti di proprietà altrui: l’installatore deve provare l’impossibilità oggettiva di usare spazi propri o condominiali disponibili.
Questa impostazione trova eco anche in sentenze precedenti sulla installazione di antenne televisive, che pure costituiscono un parallelismo utile: la Cassazione ha stabilito che il diritto di collocare un’antenna su proprietà altrui (oltre a quella propria) si giustifica solo se l’utente non può soddisfare le proprie esigenze altrove.

Antenne radioamatoriali e regolamento condominiale

Regolamenti e limiti

Il regolamento di condominio può influire sull’installazione delle antenne solo se dispone diversamente in modo unanime e nel rispetto della legge. Un regolamento che vieti arbitrariamente l’installazione di antenne radioamatoriali non può prevalere sul diritto costituzionale di installare l’antenna, salvo che si configuri come limitazione legittima per motivi di sicurezza, decoro architettonico o impedimento all’uso delle parti comuni.
In particolare, le installazioni non devono essere tali da alterare in modo significativo l’estetica dell’edificio o creare pericoli.

Assemblea condominiale e poteri decisionali

L’assemblea condominiale, pur non potendo vietare l’installazione di un’antenna di un condomino che abbia diritto di antenna, può disciplinare criteri generali per l’uso delle parti comuni, purché tali criteri non siano in conflitto con il diritto di antenna stesso. Per esempio, può stabilire modalità di accesso alle coperture comuni per evitare interferenze con altri condomini o rischi di sicurezza.

Servono autorizzazioni tecniche per installare radiomatori?

Oltre alla disciplina condominiale, chi installa un’antenna per radioamatore deve possedere la necessaria licenza di radioamatore e l’autorizzazione tecnica dell’Agenzia delle Comunicazioni (ex Ministero competente). Tali autorizzazioni non sono oggetto di decisione condominiale ma di procedura amministrativa specifica.
Un’antenna installata senza le autorizzazioni previste può essere soggetta a interdizione da parte delle autorità competenti.

Conclusioni

Il tema delle antenne radioamatoriali in condominio si pone all’incrocio tra diritto di antenna (interpretato come espressione del diritto di informazione costituzionalmente garantito), disciplina tecnica e diritti di proprietà. È ormai consolidato che:
il diritto di installare antenne è un diritto soggettivo pieno e perfetto, tutelato anche contro la volontà di terzi condomini;
tale diritto si esercita nei limiti del rispetto del libero uso delle proprietà altrui e senza impedimenti ingiustificati;
l’installatore deve dimostrare l’impossibilità di utilizzare spazi propri o condominiali prima di gravare sulla proprietà altrui;
l’assemblea condominiale non può vietare arbitrariamente l’installazione di antenne se non vi sono ragioni oggettive che confliggono con norme sovraordinate;
il rispetto delle autorizzazioni tecniche e delle norme edilizie resta un ulteriore vincolo da considerare.
In definitiva, la disciplina italiana equilibra il diritto soggettivo alla manifestazione del pensiero e all’informazione con la tutela dei beni comuni e dei diritti dei condomini, richiedendo spesso un’attenta negoziazione, e in alcuni casi l’intervento giudiziale, per dirimere i conflitti.

Icom IC-7300KM2 ritornati disponibili!!
09/01/2026

Icom IC-7300KM2 ritornati disponibili!!

Indirizzo

Via San Carlo Da Sezze, 58
Latina
04100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00
Sabato 09:00 - 20:00

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