03/09/2026
Dall'11 settembre lo stesso attacco può obbligarti a tre notifiche diverse.
Con tre destinatari diversi. La più stretta corre in 24 ore.
Il Cyber Resilience Act aggiunge un obbligo nuovo: chi immette sul mercato UE prodotti con elementi digitali deve notificare una vulnerabilità attivamente sfruttata entro 24 ore dalla scoperta, con un report più dettagliato entro 72 ore (Agenda Digitale, ICT Security Magazine).
La notifica passa dalla Single Reporting Platform di ENISA, diretta al CSIRT del proprio Stato. Per l'Italia: CSIRT Italia / ACN.
Il punto non è la scadenza. Quella la conoscono tutti ormai.
Il punto è che il CRA non sostituisce nulla. Si affianca. Un singolo incidente può quindi far scattare fino a tre canali distinti:
📊 CRA → vulnerabilità sfruttata su un prodotto digitale (24h a ENISA)
NIS2 → se sei soggetto essenziale o importante in perimetro
GDPR → se nell'incidente ci sono dati personali
Soglie diverse. Destinatari diversi. Orologi diversi che partono nello stesso momento.
E qui la mappa la si costruisce prima, non a caldo. Perché durante un attacco nessuno ha 24 ore per capire chi chiamare e in che ordine.
La compliance non è il documento. È sapere, alle 3 di notte, chi preme quale gr*****to.
Nella vostra organizzazione esiste già una mappa scritta "un incidente → quali notifiche, a chi, entro quante ore"? E chi ha il mandato di far partire le 24 ore CRA: DPO, legale, IT o board?