29/12/2018
Le fatture elettroniche non emesse, ovvero emesse e non inviate allo SDI entro 10 gg. dalla data delle fatture, per il primo semestre 2019, non saranno oggetto di alcun tipo di sanzione e le fatture saranno valide a tutti gli effetti di legge e considerate emesse correttamente a condizione che le fatture elettroniche vengano emesse e/o inviate entro i termini delle liquidazione iva del periodo ossia entro il 16 maggio 2019 e il 16 Agosto 2019 per i contribuenti trimestrali e il 16 del mese successivo per i contribuenti mensili.
Nonché sempre fino al 30 giugno del 2019 (30 settembre per i contribuenti mensili), le sanzioni per violazione degli obblighi di e-fattura si applicano con una riduzione dell'80 per cento, purché la fattura elettronica sia emessa, nel rispetto delle modalità previste dalla legge, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
NOTA: Ci preme anche segnalare che, per chi non fosse ancora pronto per la Fatturazione Elettronica, può optare, per il mese di gennaio, per l’emissione di normali D.d.t., così da avere tempo fino al 15 del mese successivo per la compilazione della fattura elettronica differita e il suo relativo invio.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti